Pubblicato Giovedì, 28/07/2022 - 16:17
ORDINANZA n. 33 del 28.07.2022
Tutti i proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione hanno l'obbligo:
- di avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.
SANZIONI:
L'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza comporta una sanzione pecuniaria da 80 euro ad un massimo di 500,00 euro, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.